Art. 16
StatutoCapo II

Art. 16

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In vigore dal 17 gen 1890
In casi d'urgenza, o quando non meno di un decimo dei soci ne faccia domanda motivata in iscritto al consiglio, questi radunerà i soci in assemblea straordinaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-16