Statuto›Capo II
Art. 19
In vigore dal 17 gen 1890
Qualora non venisse raggiunto il numero come sopra prescritto, l'assemblea sarà ritenuta valida un'ora dopo quella indicata sugli inviti, senza che occorra a ciò una nuova convocazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-19