Art. 19
StatutoCapo II

Art. 19

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In vigore dal 17 gen 1890
Qualora non venisse raggiunto il numero come sopra prescritto, l'assemblea sarà ritenuta valida un'ora dopo quella indicata sugli inviti, senza che occorra a ciò una nuova convocazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-19