Statuto›Capo II
Art. 19
19 / 43In vigore dal 17 gen 1890
Qualora non venisse raggiunto il numero come sopra prescritto, l'assemblea sarà ritenuta valida un'ora dopo quella indicata sugli inviti, senza che occorra a ciò una nuova convocazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-19