StatutoCapo II

Art. 25

In vigore dal 17 gen 1890
Il presidente rappresenta la società in faccia ai terzi in qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale, firma i contratti, rilascia le procure speciali alle liti, provvede alle gestioni sociali e a tutte le occorrenti disposizioni di fondi; convoca le sedute e le assemblee generali e le presiede. In caso d'impedimento lo supplisce il vice presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-25

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