Statuto›Capo II
Art. 25
25 / 43In vigore dal 17 gen 1890
Il presidente rappresenta la società in faccia ai terzi in qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale, firma i contratti, rilascia le procure speciali alle liti, provvede alle gestioni sociali e a tutte le occorrenti disposizioni di fondi; convoca le sedute e le assemblee generali e le presiede. In caso d'impedimento lo supplisce il vice presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-25