Convenzione

Art. 21

In vigore dal 23 mar 1889
La nomina del direttore e dei maestri delle classi, previo concorso per titoli e per esame insieme, sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione del Pio luogo ed approvata dal Prefetto che la notificherà ali Ministro della Pubblica Istruzione. La revoca e sospensione dei maestri, del direttore e degli altri addetti alla sorveglianza ed assistenza della scuola e convitto dei sordomuti e delle sordomute sono sempre affidate al prudente arbitrio del Consiglio del Pio luogo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-21

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Art. 21 Che approva la unita convenzione pel mantenimento della R. Scuola dei sordo-muti, annessa al Real Albergo dei Poveri di Napoli, concordata fra il Governo e il sopraintendente generale del Real Albergo suddetto. — Testo vigente | Portale Normativo