Convenzione

Art. 22

In vigore dal 23 mar 1889
Al Ministro della Pubblica Istruzione è riservato sulla scuola e sul convitto di ambo i sessi il diritto di vigilanza ed ispezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-22

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Art. 22 Che approva la unita convenzione pel mantenimento della R. Scuola dei sordo-muti, annessa al Real Albergo dei Poveri di Napoli, concordata fra il Governo e il sopraintendente generale del Real Albergo suddetto. — Testo vigente | Portale Normativo