Convenzione

Art. 22

In vigore dal 23 mar 1889
Al Ministro della Pubblica Istruzione è riservato sulla scuola e sul convitto di ambo i sessi il diritto di vigilanza ed ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo