Convenzione

Art. 23

In vigore dal 23 mar 1889
Alla scuola potranno venire ammessi gratuitamente, come alunni esterni, fanciulli sordomuti di ambo i sessi, appartenenti a famiglie disagiate residenti in Napoli, secondo certe norme da stabilirsi dal Consiglio amministrativo del Reale Albergo. Non à però vietato di ammettere così nella scuola come nel convitto alunni a pagamento. La retta sarà determinata dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-23

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Art. 23 Che approva la unita convenzione pel mantenimento della R. Scuola dei sordo-muti, annessa al Real Albergo dei Poveri di Napoli, concordata fra il Governo e il sopraintendente generale del Real Albergo suddetto. — Testo vigente | Portale Normativo