Convenzione
Art. 23
In vigore dal 23 mar 1889
Alla scuola potranno venire ammessi gratuitamente, come alunni esterni, fanciulli sordomuti di ambo i sessi, appartenenti a famiglie disagiate residenti in Napoli, secondo certe norme da stabilirsi dal Consiglio amministrativo del Reale Albergo.
Non à però vietato di ammettere così nella scuola come nel convitto alunni a pagamento. La retta sarà determinata dal regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-23