Convenzione
Art. 18
In vigore dal 23 mar 1889
Saranno addetti alla scuola: un direttore che sarà anche insegnante dell'ultima classe superiore; un maestro per ciascuna classe; un assistente per ciascuna delle tre classi inferiori; un maestro di disegno; un maestro di ginnastica; un censore disciplinare; un istitutore per ciascuna squadra in cui sarà diviso il convitto. Gli stipendi di tutti questi ufficiali saranno stabiliti in un ruolo organico da proporsi dai Consiglio di amministrazione del Pio luogo, da approvarsi dal Ministero, da non oltrepassare in totale per tutti gli stipendi ed indennilà le annue L. 12.500.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-18