Convenzione
Art. 15
In vigore dal 23 mar 1889
La istruzione tecnica sarà ordinata in guisa, che non impedisca il
profitto degli alunni nella istruzione letteraria, e non offra a questi motivo di assentarsi dalle lezioni giornaliere di classe.
Nelle officine i sordo-muti formeranno una sezione separata. Si curerà che non siano confusi con alunni parlanti e che non si adoperi il linguaggio dè segni come mezzo di insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-15