Convenzione
Art. 12
In vigore dal 23 mar 1889
A ciascuna classe sarà preposto un maestro, il quale sarà munito non solo del diploma magistrale corrispondente, ma del certificato speciale per l'insegnamento del metodo orale puro.
Nelle prima tre classi quando il numero degli alunni sordo-muti sarà più di otto, ai maestri sarà aggiunto per aiuto un assistente idoneo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-12