Convenzione
Art. 11
In vigore dal 23 mar 1889
La lezione letteraria nel corso inferiore non durerà in ogni giorno meno di cinque ore, ripartita in due periodi, secondo le stagioni. Dopo i primi tre anni, quando i sordo-muti abbiano superato l'esame di proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare, l'orario della lezione letteraria sarà ridotto a 3 ore giornaliere, per concedere tempo maggiore alla istruzione tecnica.
Ogni anno vi saranno esami finali di passaggio da una classe all'altra immediatamente superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-11