Convenzione
Art. 6
In vigore dal 23 mar 1889
Nel Convitto i sordomuti saranno divisi a squadre della stessa età in circa e dello stesso sviluppo fisico con a capo un istitutore scelto o tra gli assistenti alle classi o tra gl'insegnanti stessi della scuola, o tra buoni maestri elementari. Gli istitutori non solo cureranno la educazione morale, fisica e civile dei loro alunni ma per avvalorare i buoni effetti dell'insegnamento si adopreranno, schivando però ogni coazione, che essi comunichino tra loro, possibilmente con la parola articolata sulle labbra, e li assisteranno a prepararsi alle lezioni giornaliere per mezzo dello studio camerale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-6