Convenzione
Art. 5
In vigore dal 23 mar 1889
Accanto a ciascuna scuola sarà un Convitto capace di sessanta alunni sordomuti e di altrettante sordomute educabili, che formeranno ciascuno una sezione distinta della famiglia ricoverata nell'Albergo.
Il locale acconciamente distribuito, avrà infermeria, dormitorii, aule da studi e di ricreazioni, latrine, ecc. seconde le buone norme della igiene e della pedagogia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-5