Convenzione
Art. 4
In vigore dal 23 mar 1889
I sordomuti sono ammessi alla scuola dai 7 ai 12 anni compiuti quando non abbiano difetti fisici e non solo per attestato medico ma per un esperimento di un dato tempo sieno stati riconosciuti di sana costituzione fisica e di intelligenza atta ad essere educata.
Vi rimangono fino al 20° anno compiuto, se durante il tempo della educazione loro il Consiglio di Amministrazione, sentito il rettore ed il medico, non creda necessario rimandarli a casa sia per difetto di adattata intelligenza sia per sopraggiunta infermità, sia per gravi motivi morali.
Compiuto il 20° anno possono, dietro deliberazione dal Consiglio del Pio Luogo, passare dall'Istituto all'Albergo dei Poveri, ove sarà loro somministrato, come a tutti gli altri, vitto ed alloggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-4