Convenzione

Art. 9

In vigore dal 23 mar 1889
La istruzione letteraria, tanto per i maschi quanto per le femmine, si estenderà per tutto il corso elementare compiuto, distinto in cinque classi, e sarà diretto a sviluppare l'intelligenza col metodo intuitivo e con ordinate lezioni sulle cose. Ciascuna classe non avrà più di 15 alunni ed alle occorrenze sarà diviso in due sezioni. Il programma, salvo le modificazioni consigliate dalle condizioni speciali dei sordo-muti, sarà in conformità del programma stabilito dal Governo per le scuole elementari pubbliche. I programmi particolareggiati saranno approvati dal Ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-9

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