Convenzione

Art. 14

In vigore dal 23 mar 1889
La istruzione artistica e tecnica consisterà a seconda della attitudine e capacità dell'alunno. Per i sordo-muti maschi nel disegno lineare e di ornato, nello intaglio, nella plastica, nella scoltura e nei mestieri di calzolaio, sarto, fabbro-ferraio, falegname, tipografo, agricoltore, ecc. Per le sorde-mute nel disegno in tutte le sue parti, nel far calze, rammendare, tagliare abiti, cucire, ricamare, pettinare, stirare, cucinare, ecc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-14

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