Convenzione

Art. 16

In vigore dal 23 mar 1889
L'alunno o l'alunna sarà ammesso ad apprendere un'arte od un mestiere in seguito ad una deliberazione del Consiglio amministrativo del R. Albergo motivata da una relazione del direttore, il quale avrà tenuto conto non solo delle inclinazioni naturali dell'alunno, ma delle particolari condizioni della famiglia e del luogo native di lui.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-16

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