Convenzione
Art. 2
In vigore dal 23 mar 1889
Il Consiglio di Amministrazione del R. Albergo dei Poveri di Napoli si obbliga di mantenere, come è al presente; la Scuola delle sordomute con il convitto capace di sessanta alunne; di riformare per il 1° gennaio 1889 la Scuola dei sordomuti ed il convitto, e di ammettere alunni esterni, secondo il sesso, all'una e all'altra scuola gratuitamente a seconda del regolamento interno, che sarà deliberato dal Consiglio del Pio luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-2