Convenzione
Art. 3
In vigore dal 23 mar 1889
Il Governo del Re, e per esso il Ministro della Pubblica-Istruzione, si obbliga di concorrere al mantenimento della Scuola di Sordomuti di ambo i sessi con l'annua somma di lire 26000, pagabile a bimetre anticipato dal l° gennaio 1889; riservandosi di allegarvi a posto gratuito 12 sordomuti e 12 sordomute, nativi delle provincie napoletane, scelti per concorso dal Ministero della Istruzione Pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-3