Convenzione
Art. 24
In vigore dal 23 mar 1889
Il presente deliberato avrà vigore per sei anni e s'intenderà rinnovato di triennio in triennio, quante volte dall'una delle parti non sarà disdetto un anno prima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-24