Convenzione

Art. 24

In vigore dal 23 mar 1889
Il presente deliberato avrà vigore per sei anni e s'intenderà rinnovato di triennio in triennio, quante volte dall'una delle parti non sarà disdetto un anno prima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-24

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