Art. 1
In vigore dal 23 mar 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la convenzione approvata con R. decreto 5 aprile 1877, N. 3823, per l'ordinamento della R. Scuola dei Sordo-muti annessa al Reale Albergo dei poveri in Napoli;
Veduto che la convenzione stessa ha cessato di aver vigore col 31 dicembre u. s., essendo stata da una delle due parti denunziata in tempo;
Veduta la nuova convenzione concordata addì 15 novembre del passato anno e firmata dal comm. Girolamo Nisio in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, e dal comm. Fulgenzio Origlia sopraintendente generale del Real Albergo suddetto espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di questo; la quale convenzione deve avere effetto dal 1° dell'anno corrente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La convenzione suddetta pel mantenimento della Regia Scuola dei Sordo-muti, annessa al Real Albergo dei poveri di Napoli, è approvata con effetto dal 1° gennaio corrente anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1889.
UMBERTO.
Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-rd-1