Art. 1

In vigore dal 23 mar 1889
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la convenzione approvata con R. decreto 5 aprile 1877, N. 3823, per l'ordinamento della R. Scuola dei Sordo-muti annessa al Reale Albergo dei poveri in Napoli; Veduto che la convenzione stessa ha cessato di aver vigore col 31 dicembre u. s., essendo stata da una delle due parti denunziata in tempo; Veduta la nuova convenzione concordata addì 15 novembre del passato anno e firmata dal comm. Girolamo Nisio in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, e dal comm. Fulgenzio Origlia sopraintendente generale del Real Albergo suddetto espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di questo; la quale convenzione deve avere effetto dal 1° dell'anno corrente; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La convenzione suddetta pel mantenimento della Regia Scuola dei Sordo-muti, annessa al Real Albergo dei poveri di Napoli, è approvata con effetto dal 1° gennaio corrente anno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1889. UMBERTO. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-rd-1

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