Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 23 mar 1889
La nomina del direttore e dei maestri delle classi, previo concorso per titoli e per esame insieme, sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione del Pio luogo ed approvata dal Prefetto che la notificherà ali Ministro della Pubblica Istruzione. La revoca e sospensione dei maestri, del direttore e degli altri addetti alla sorveglianza ed assistenza della scuola e convitto dei sordomuti e delle sordomute sono sempre affidate al prudente arbitrio del Consiglio del Pio luogo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5959#art-c-21