Regolamento›Capo III
Art. 66
In vigore dal 8 mag 1887
Il rettore, di concerto coll'economo, ordina un giorno per l'altro la minuta del pranzo, facendo avvertenza che i cibi siano convenientemente alternati.
Spetta in particolar modo all'economo di vigilare che non avvenga alcuna indebita manipolazione, distribuzione o consumazione delle derrate, e di curare che i cibi siano confezionati colla massima diligenza, che sui deschi ogni cosa sia ben disposta, in buona condizione in sommo grado pulita, e che il servizio delle mense sia fatto con tutta la precisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-66