RegolamentoCapo III

Art. 64

In vigore dal 8 mag 1887
Si dà un trattamento straordinario nelle seguenti solennità: 1° nel primo giorno dell'anno, e nei giorni di Pasqua, di Pentecoste e di Natale; 2° nel giorno della nascita delle L.L. M.M. il Re e la Regina; 3° nel giorno di S. Pio V, fondatore del collegio; 4° nel giorno della festa nazionale dello Statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-64

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