Regolamento›Capo III
Art. 64
In vigore dal 8 mag 1887
Si dà un trattamento straordinario nelle seguenti solennità:
1° nel primo giorno dell'anno, e nei giorni di Pasqua, di Pentecoste e di Natale;
2° nel giorno della nascita delle L.L. M.M. il Re e la Regina;
3° nel giorno di S. Pio V, fondatore del collegio;
4° nel giorno della festa nazionale dello Statuto.
Storico versioni
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