Regolamento›Capo II
Art. 61
In vigore dal 8 mag 1887
Il rettore spedisce ai genitori o rappresentanti degli alunni, che cadono malati, un pronto avviso e successivamente l'informa dell'andamento della malattia.
Nel caso di una malattia che possa turbar l'ordine o recare grave molestia o mettere a pericolo la salute dei convittori, l'alunno è temporaneamente allontanato dal collegio perché si faccia curar fuori a proprie spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-61