Regolamento›Capo II
Art. 59
In vigore dal 8 mag 1887
Il servizio sanitario del collegio-convitto è affidato ad un medico-chirurgo. Questi si presenta ogni mattina all'istituto per ogni eventuale occorrenza; invigila l'igiene generale del collegio; ne cura il personale in caso di malattia; prescrive il regime e il dietetico della infermeria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-59