Regolamento›Capo II
Art. 62
In vigore dal 8 mag 1887
La cura medica e le medicine sono a carico del collegio, anche per le cure ricostitutive; i consulti sono a carico dell'alunno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-62