Regolamento›Capo IV
Art. 67
In vigore dal 8 mag 1887
La provvista dei generi alimentari pel mantenimento dei convittori si fa, di regola, mediante appalto aggiudicato in seguito ad asta pubblica od a licitazione privata.
Gli appalti si concedono in generale per un solo anno e devono essere garantite da un congruo deposito.
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