Regolamento›Capo IV
Art. 71
In vigore dal 8 mag 1887
La provvista dei mobili, della lingeria, delle stoviglie, degli utensili ed attrezzi d'ogni specie, si fa di volta in volta a norma del bisogno, nei limiti del fondo totale, approvato in bilancio.
I conti relativi sono dal rettore rimessi al consiglio d'amministrazione, per gli ordini di pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-71