RegolamentoCapo IV

Art. 71

In vigore dal 8 mag 1887
La provvista dei mobili, della lingeria, delle stoviglie, degli utensili ed attrezzi d'ogni specie, si fa di volta in volta a norma del bisogno, nei limiti del fondo totale, approvato in bilancio. I conti relativi sono dal rettore rimessi al consiglio d'amministrazione, per gli ordini di pagamento.
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