Regolamento›Capo V
Art. 74
In vigore dal 8 mag 1887
Nell'ufficio del rettore vi sarà:
1° il registro generale degli alunni che deve contenere il nome dell'alunno, la paternità il luogo di nascita, la facoltà a cui è inscritto, la data della nomina, la data e l'esito della laurea;
2° la matricola annuale che deve indicare il nome dell'alunno, la facoltà cui appartiene, l'anno di corso, l'esito degli esami, la conferma, il passaggio alle scuole d'applicazione;
3° il registro dei premiati con tutte le opportune indicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-74