Regolamento›Capo V
Art. 76
In vigore dal 8 mag 1887
L'assistente adempie gli uffici a lui affidati dal rettore, ed, oltre i registri nominati di sopra, tiene il protocollo, la rubrica e l'archivio nei modi e colle precise norme stabilite per gli uffici dell'amministrazione patrimoniale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-76