RegolamentoCapo V

Art. 78

In vigore dal 8 mag 1887
L'ufficio economale è costituito da un economo e da un applicato. L'economo attende al regolare andamento del servizio interno del convitto, ed ha la sorveglianza immediata sui magazzini, sulla guardaroba, sui mobili, sulla dispensa, sulla cucina, sul refettorio; e rilevando il bisogno di provvedimenti ne fa la proposta al rettore. Tiene il registro di dispensa in corrispondenza coi buoni d'ordinazione, registrandovi giornalmente le derrate acquistate, le consunte, le residuate; tiene il registro delle spese minute, inscrivendovi giorno per giorno le spese di qualsivoglia natura; tiene il registro della guardaroba facendovi le opportune annotazioni di carico e scarico; tiene in custodia tutti gli oggetti d'argento e quelli di maggior valore esistenti nel convitto. L'economo presta l'opera sua anche in servizio dell'amministrazione patrimoniale e le mansioni relative sono stabilite nella parte II, capo II, agli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-78

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