RegolamentoCapo V

Art. 77

In vigore dal 8 mag 1887
Il bibliotecario attende all'ordinamento ed al servizio della biblioteca; ne tiene in corrente i cataloghi e la contabilità; presenta alla fine dell'anno al rettore la nota degli alunni che frequentarono la sala di lettura e il prospetto delle opere state richieste nel corso dell'anno da ciascuno di essi.
Storico versioni

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