Regolamento›Capo V
Art. 77
In vigore dal 8 mag 1887
Il bibliotecario attende all'ordinamento ed al servizio della biblioteca; ne tiene in corrente i cataloghi e la contabilità; presenta alla fine dell'anno al rettore la nota degli alunni che frequentarono la sala di lettura e il prospetto delle opere state richieste nel corso dell'anno da ciascuno di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-77