Regolamento›Capo V
Art. 81
In vigore dal 8 mag 1887
L'economo deve dirigere gl'inservienti nell'esercizio delle loro incombenze e riferire al rettore qualunque mancanza avessero a commettere dal lato della disciplina o del servizio per la conveniente punizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-81