Regolamento›Capo V
Art. 79
In vigore dal 8 mag 1887
L'applicato coadiuva l'economo in tutte le diverse di lui mansioni, segnatamente nella vigilanza sulla cucina, e nella tenuta del registro guardaroba; attende in particolare alla pulizia del fabbricato e di tutti i locali in esso esistenti non che dei mobili, utensili e quant'altro costituisce l'arredo del convitto; supplisce l'economo in caso di assenza o d'impedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-79