Regolamento›Capo IV
Art. 70
In vigore dal 8 mag 1887
Per le spese minute d'ogni sorta che accade di fare giornalmente pel convitto, a richiesta del rettore, si anticipa di volta in volta all'economo un congruo fondo, del quale l'economo stesso, per mezzo del rettore, presenta ogni mese al consiglio d'amministrazione il rendiconto colle prove della erogazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-70