Regolamento›Capo IV
Art. 68
In vigore dal 8 mag 1887
La somministrazione dei generi alimentari appaltati deve essere ordinata giornalmente col mezzo di buoni staccati da un registro a matrice e firmati dal rettore e dall'economo.
Allorchè i generi alimentari occorrenti nella giornata sono consegnati alla dispensa, l'economo deve darne avviso al rettore al quale spetta di verificare la quantità e di giudidicare inappellabilmente della qualità.
Alla fine di ogni mese il rettore presenta, colla dichiarazione della loro esattezza, i conti dei fornitori corredati dei buoni di ordinazione.
Il consiglio d'amministrazione rivede i conti ed ordina il pagamento del loro importo.
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