RegolamentoCapo II

Art. 60

In vigore dal 8 mag 1887
Il medico-chirurgo è tenuto a visitare singolarmente i concorrenti ai posti di studio nel collegio prima dell'esame, per constatare se sono dotati di sana costituzione. È parimenti tenuto a stendere i capitolati per la fornitura dei medicinali al convitto e a riscontrare e liquidare le parcelle delle fatte somministrazioni, non che a istituire sulla qualità delle derrate le verificazioni di cui fosse richiesto dal rettore. Ove per qualunque motivo non potesse momentaneamente disimpegnare il proprio ufficio, deve informarne il rettore, e d'accordo con lui provvedere alla supplenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-60

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