Regolamento

Art. 52

In vigore dal 23 apr 1886
Ottenuto il parere del Consiglio di agricoltura, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio decide sulla concessione del concorso, stabilendo con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la quota d'interesse annuo, cui si limita il concorso dello Stato, la durata di esso concorso ed il numero delle parti nelle quali l'opera va distinta.
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