Regolamento

Art. 51

In vigore dal 23 apr 1886
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esaminati gli atti, sentito, ove occorra, il Ministero dei Lavori Pubblici sul progetto d'arte e sull'ammontare della spesa, e riconosciuta in massima l'attendibilità della domanda, promuove l'avviso del Consiglio di agricoltura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-51

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