Regolamento

Art. 56

In vigore dal 23 apr 1886
Sentito il Ministero dei Lavori Pubblici sarà accertato con apposito processo verbale di collaudazione, l'eseguimento delle condizioni di cui all'articolo precedente; dopo di che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio emetterà altro decreto, col quale sarà liquidata la rata annua del concorso dello Stato. Siffatta rata annua non deve superare a tenore dell' della legge, l'importo della metà degli interessi convenuti, esclusa la quota d'ammortamento. Qualora non fossero convenuti interessi o non se ne presenti la nuova, detta rata non potrà oltrepassare il 3 ½ per cento, cioè la metà della ragione degli interessi legali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-56

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