Regolamento
Art. 61
In vigore dal 23 apr 1886
I Consorzi d'irrigazione, compiuta l'opera per la quale furono costituiti, potranno continuare a sussistere per la manutenzione delle opere medesime. Continueranno in ogni caso a sussistere come Consorzi di liquidazione, per il pagamento dei debiti contratti per la riscossione dei contributi a ciò necessari e per l'esaurimento di ogni altro affare pendente in conformità della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, e del presente regolamento.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Grimaldi.
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