Regolamento

Art. 61

In vigore dal 23 apr 1886
I Consorzi d'irrigazione, compiuta l'opera per la quale furono costituiti, potranno continuare a sussistere per la manutenzione delle opere medesime. Continueranno in ogni caso a sussistere come Consorzi di liquidazione, per il pagamento dei debiti contratti per la riscossione dei contributi a ciò necessari e per l'esaurimento di ogni altro affare pendente in conformità della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, e del presente regolamento. Visto d'ordine di S. M. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Grimaldi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-61

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo