Regolamento
Art. 57
In vigore dal 23 apr 1886
Compiuta l'opera d'irrigazione, se la derivazione d'acqua non giunge ai moduli 30, o se essa non venga tutta impiegata per l'irrigazione, il concorso sarà ridotto nelle proporzioni della 2ª categoria, tenendo conto del di più pagato negli anni precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-57