Regolamento

Art. 55

In vigore dal 23 apr 1886
Ricevuto l'avviso, di cui all'articolo precedente, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, invierà sopra luogo un ingegnere del Genio civile, per determinare anche in contradditorio della parte interessata ove essa si presenti, se le opere eseguite corrispondano al progetto d'arte di cui è conservato presso il Ministero un esemplare, e se la spesa presunta sia stata effettivamente raggiunta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-55

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