Regolamento
Art. 54
In vigore dal 23 apr 1886
Compiuta la costruzione di una delle parti dei nuovi serbatoi o delle nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alle zona di irrigazione, il Consorzio, la provincia, il comune od il privato che ha ottenuto il concorso a termini del precedente ne darà avviso, a mezzo della locale Prefettura, al Ministero di Apicoltura, Industria e Commercio, e nello stesso tempo, se ha contratto mutuo o fatta altra operazione finanziaria per avere l'anticipazione dei capitali impiegati nella esecuzione delle opere, presenterà la prova nelle forme legali delle contratte obbligazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-54