Regolamento

Art. 49

In vigore dal 23 apr 1886
Le nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, di che all'articolo precedente, possono essere, tanto di prima formazione, come di complemento di opere iniziate, quanto ancora di ingrandimento di opere compiute a fine di aumentare la portata dell'acqua destinata alla irrigazione. In ogni caso occorre che sia redatto regolare progetto d'arte delle opere per le quali si chiede il concorso. Ove trattisi di opere di complemento o di ingrandimento al progetto d'arte dovrà unirsi una descrizione particolareggiata e fatta a regola d'arte delle opere eseguite, rivedute ed approvate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-49

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