Regolamento
Art. 44
In vigore dal 23 apr 1886
Quando da terzi si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione amministrativa del Consorzio ne riferirà al prefetto per i provvedimenti di sua competenza a termini dell'art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-44