Regolamento
Art. 42
In vigore dal 23 apr 1886
L'esattore del consorzio dovrà, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del Consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.
Nel caso di ritardo al versamento anzidetto ovvero al pagamento dei mandati spediti dall'Amministrazione consorziale, l'esattore incorrerà, a favore del Consorzio, nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-42