Regolamento

Art. 37

In vigore dal 23 apr 1886
L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, dovrà dichiarare che l'accetta e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma che sarà stabilita nel contratto. Il Consorzio non sarà obbligato verso l'esattore se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-28;3733#art-r-37

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